Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega – Registrazioni telefoniche all’insaputa del collega interlocutore – Illegittimità – Violazione – Avvertimento.

Viene meno al dovere di lealtà e probità il professionista che registra conversazioni telefoniche avute con un collega all’insaputa di quest’ultimo, consegnando successivamente le bobine delle registrazioni stesse al proprio cliente perché se ne serva come prova contro il collega in questione; qualunque registrazione magnetica, effettuata all’insaputa dell’interlocutore, infatti, rappresenta una condotta deontologicamente scorretta e riprovevole, soprattutto se riguarda un collega, tenuto conto che il dovere di riservatezza e di segreto tutela sia la corrispondenza scambiata con il collega che il contenuto dei colloqui verbali (anche telefonici). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 maggio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 13 Maggio 1991
Giurisprudenza CNF

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