Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata – Impossibilità di deroga se non in casi eccezionali – Sanzione.

È contrario al dovere di correttezza e lealtà produrre in giudizio una lettera riservata ricevuta dal legale avversario. Detta regola non tollera limitazione o attenuazione, se non a fronte di situazioni che mettono in gioco valori di elevato contenuto. Nella specie sanzione adeguata è stato ritenuto l’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 6 maggio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 28 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 06 Maggio 1992
abc, Giurisprudenza CNF

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