Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Accuse false al collega – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che accusi coscientemente e falsamente un collega di aver commesso un reato pone in essere una condotta gravemente censurabile, perché lesiva non solo della reputazione personale ma anche dell’immagine e del decoro dell’intera classe forense (nella specie è stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dagli albi professionali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 21 Febbraio 1996 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Luglio 1994 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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