L’avvocato che trattenga somme incassate in nome e per conto del cliente, ed ometta altresì di dare il rendiconto dell’attività svolta, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di correttezza, lealtà e probità propri della classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Gazzara), sentenza del 6 dicembre 1996, n. 180
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 06 Dicembre 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 28 Gennaio 1995 (sospensione)
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