L’avvocato che trattenga ripetutamente somme di un certo importo, di spettanza del cliente, tiene un comportamento gravemente lesivo sia della propria dignità, sia del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, sia, infine, del prestigio dell’intera categoria forense. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della radiazione dall’Albo professionale). (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Milano dell’11 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 13 febbraio 1995, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 13 Febbraio 1995 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Ottobre 1993 (radiazione)
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