Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Rendiconto tardivo, inesatto, equivoco – Illecito deontologico – Censura.

Il professionista che presenti al cliente rendiconti tardivi, imprecisi ed equivoci, si rende colpevole di negligenza nella professione per fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionali e merita la sanzione della censura. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 1 ° giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DOLZANI), decisione del 18 febbraio 1989, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 18 Febbraio 1989 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 01 Giugno 1987 (censura)
Giurisprudenza CNF

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