Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Principi di lealtà, correttezza e diligenza – Omessa informativa ad ex cliente – Non sussiste illecito deontologico.

Non è censurabile il comportamento del professionista che abbia omesso di dare informazioni circa l’impugnazione di una sentenza avanti la Corte di Cassazione ad alcuni clienti seguiti da un suo collega di studio e nei confronti dei quali egli aveva già in precedenza interrotto ogni rapporto professionale. (Accoglie ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Grosseto, 20 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 19 settembre 1989, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 19 Settembre 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 20 Maggio 1988
Giurisprudenza CNF

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