L’avvocato che ometta di rendere il conto richiestogli dal cliente e gli versi solo dopo solleciti quanto era stato oggetto di una transazione conclusa nel suo interesse viola i doveri che incombono al professionista e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 29 settembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PISAPIA), decisione del 1° marzo 1989, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 29 Settembre 1987
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