Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa informazione al cliente, omesso rendiconto di somme ricevute nell’interesse del cliente, ritardo nella consegna di somme incassate a favore della parte assistita – Illecito deontologico – Sospensione.

Il professionista che abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate, viola in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività. Nella fattispecie, considerata la difficile situazione economica in cui l’incolpato versava da tempo, della pronta ammissione degli illeciti e del parziale ristoro dei danni provocati, la sanzione e stata ridotta dal Consiglio nazionale forense a soli otto mesi di sospensione dall’esercizio della professione forense. (Accoglie parziale ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 21 luglio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. LANDRISCINA), sentenza del 25 ottobre 1989, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 25 Ottobre 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 21 Luglio 1989
Giurisprudenza CNF

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