Il professionista che predisponga e cerchi di far sottoscrivere al proprio cliente una dichiarazione per ottenere il consenso a trattenere parte della somma liquidata in sentenza, senza averne titolo, né precisare a che cosa dovrebbe servire la somma trattenuta, tiene un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza cui egli deve improntare la propria attività. Nella fattispecie al professionista che si era reso responsabile di tali addebiti, oltre ad altri, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di quattro mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Bergamo, 9 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ricciardi), decisione del 20 luglio 1989, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 20 Luglio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 09 Giugno 1987
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