Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Negligenza e omissioni nel patrocinio, protesti cambiari – Sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.

Il professionista che ometta di svolgere il mandato affidatogli dal cliente, che vanti il compimento di attività professionali in realtà non eseguite, ottenendo il versamento di fondo spese, che subisca protesti, tiene comportamenti contrari alla dignità e correttezza professionali. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 23 novembre l985).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 17 giugno 1992, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 17 Giugno 1992 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Novembre 1198 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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