Il professionista che trattenga ed utilizzi per le proprie necessità e contro il volere del cliente somme consegnategli dallo stesso in assoluta fiducia, tiene un comportamento di estrema gravità, che giustifica l’applicazione di gravi sanzioni disciplinari. Nella fattispecie l’interessato è stato sospeso dall’esercizio della professione forense per la durata di tre mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Bari, 28 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. LA VOLPE), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 154
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 30 Ottobre 1989 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 28 Ottobre 1988 (sospensione)
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