Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Incasso e trattenuta di somme di spettanza del cliente – Incarico di liquidatore – Rendiconto incompleto – Omessa contabilizzazione e distrazione di somme – Altri addebiti – Sospensione.

L’avvocato che incassi e trattenga somme di competenza del cliente, che ometta di dare l’esatto rendiconto quale liquidatore di una società di fatto, contabilizzando somme inferiori e distraendole in proprio favore, che abbia infine omesso di onorare l’impegno, assunto in sede giudiziale, di depositare i titoli costituenti, a suo dire, il reimpiego delle somme distratte, lede gravemente l’onore ed il prestigio della classe forense e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine di Palermo, 20 ottobre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CAGNANI), sentenza del 19 settembre 1989, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Ottobre 1988
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment