Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti e con i terzi – Condanna per favoreggiamento personale e altri addebiti – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi – Attenuanti.

L’avvocato non può rendersi strumento docile delle finalità defensionali del cliente fino a giungere alla consumazione di illeciti penali per il conseguimento delle stesse. Nella fattispecie, il professionista si è reso responsabile di favoreggiamento personale, predisponendo una documentazione rivolta a dare dimostrazione, senza che esistessero referenti oggettivi, della attività di produzione di beni idonei a giustificare la costituzione di disponibilità all’estero. Gli è stata per tali motivi applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, contenuta nella durata di sei mesi, in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari, del dimostrato ravvedimento e della sopravvenuta depenalizzazione del reato di costituzione di disponibilità valutaria all’estero. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 17 aprile 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), sentenza del 10 agosto 1992, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 10 Agosto 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 17 Aprile 1991
Giurisprudenza CNF

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