Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti e con i terzi – Avallo su sedici effetti cambiari in favore del proprio cliente – Omesso pagamento – Protesto – Esecuzione mobiliare negativa – Dichiarazione dell’ufficiale giudiziario che il professionista è «una persona notoriamente insolvibile» – Illecito deontologico – Sospensione.

Il professionista che avalli sedici effetti cambiari in favore di un suo assistito, che non provveda poi ad onorare le obbligazioni assunte, facendosi per di più trovare in sede di pignoramento privo di qualsiasi bene pignorabile, provocando la disdicevole attestazione dell’ufficiale giudiziario precedente («trattasi di un debitore notoriamente insolvibile»), tiene un comportamento gravemente disdicevole, che valica ampiamente i confini della correttezza per attingere a quelli di palese disonestà. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Reggio Emilia, 11 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), decisione del 15 giugno 1989, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 15 Giugno 1989 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 11 Aprile 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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