Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti e con i terzi – Assegni a vuoto – Protesti – Omessa consegna di denaro di spettanza del cliente, omessa informazione sulle pratiche affidate, utilizzazione di titoli cambiari con apposizione di firma falsa e altri illeciti – Sospensione – Circostanze attenuanti.

L’avvocato che emetta 34 assegni bancari per oltre 200.000.000, nonché due vaglia cambiari di L. 5.000.000 senza che sul conto vi siano i fondi, con conseguente protesto di gran parte degli stessi; che abbia incassato e trattenuto somme relative a crediti di suoi assistiti; che ometta di dare ai propri assistiti informazioni sulle pratiche affidategli, malgrado i numerosi solleciti ricevuti; che utilizzi a propri fini titoli cambiari ricevuti dalla cliente con l’incarico di curarne la riscossione; tiene un comportamento gravemente lesivo dei principi che devono ispirare la condotta del professionista forense. Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno, in considerazione della difficile situazione soggettiva in cui si era trovato il professionista all’epoca dei fatti, dell’avvenuta restituzione di gran parte delle somme, della modesta entità della cifra trattenuta, dell’effettiva esistenza di crediti professionali e del vincolo della continuazione. (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Verona, 24 ottobre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Leo), sentenza del 19 settembre 1989, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 19 Settembre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 24 Ottobre 1988
Giurisprudenza CNF

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