Rapporti con i clienti – Dovere di verità, correttezza e diligenza – Omessa esecuzione di mandato, notizie false al cliente ed altri addebiti – Sospensione.

Il professionista che, ricevuto ed accettato dal cliente mandato ad agire in giudizio con la fiduciaria apposizione di firme in bianco a margine di fogli uso bollo, successivamente non dia corso all’incarico, lasciando così prescrivere i diritti di credito del cliente e che, sollecitato a riferire in merito ad una causa, in realtà neppure introdotta, rassicuri il cliente fino a precisargli che la causa aveva avuto esito positivo, riferendo poi falsamente circa il buon esito delle conseguenti procedure esecutive, che abbia infine accettato d’interporre appello senza precisare al cliente che la sentenza era già passata in giudicato, viola gravemente il dovere di diligenza e scrupolosità che incombe ad ogni professionista nell’espletamento della propria attività professionale e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Roma, 7 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 19 settembre 1989, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 19 Settembre 1989 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Aprile 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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