Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di probità, dignità e decoro – Negligenza ed omissioni nel mandato, omissione, imprecise e tardive informazioni ai clienti, erronea e tardiva fatturazione di compensi professionali – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi – Attenuanti.

Il professionista che trascuri ed ometta di svolgere il mandato professionale assunto, che dia ai clienti false ed incomplete informazioni sulla procedura, che riceva acconti per l’avvio di azioni giudiziarie poi non coltivate, che rilasci – e dopo lungo lasso di tempo – fattura per una sola parte degli importi percepiti a titolo di compenso professionale, viola gravemente i doveri di dignità, decoro e diligenza cui deve informare la propria condotta. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi in considerazione dei buoni precedenti, della inesperienza e giovane età dell’incolpato e del proscioglimento dello stesso in sede penale da alcuni addebiti. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 21 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 26 ottobre 1992, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 26 Ottobre 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 21 Maggio 1990
Giurisprudenza CNF

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