L’aver indetta, o anche accettata, una riunione plenaria diretta a determinare, tra l’altro, in misura percentuale, gli onorari che ciascuno assistito avrebbe dovuto corrispondere ed ancora più l’essere intervenuto a detta riunione avendo predisposto dei moduli da far accettare e sottoscrivere da ciascuno degli interessati, costituisce di per sé stesso, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle modalità con le quali il professionista abbia conseguito il risultato, un comportamento contrario alla dignità e decoro professionali, censurabile sul piano deontologico. Nella fattispecie è stata ritenuta adeguata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 22 maggio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliani), decisione del 15 giugno 1989, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 15 Giugno 1989 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 22 Maggio 1987 (censura)
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