Il professionista che rifiuti al cliente la restituzione degli atti e documenti relativi a giudizi intentati nel suo interesse, che ometta di rendere il conto di somme ricevute dal cliente, che emetta parcella per una sola parte dell’importo ricevuto a titolo di fondo spese, che ometta di inoltrare le parcelle al cliente, viola doveri di lealtà e correttezza che il professionista forense è tenuto ad osservare nei rapporti col cliente. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pordenone, 10 ottobre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Di Lauro), sentenza del 7 ottobre 1992, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)
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