Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Negligenza e omissioni nello svolgimento del mandato – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi – Condono.

Il professionista che non usi la normale diligenza nell’espletamento del mandato affidatogli dal cliente, che non provveda ad instaurare procedura giudiziale per il riscatto di gioielli richiestigli dal cliente, che giunga a smarrire titoli al portatore consegnatigli dal cliente, e che solo a distanza di molto tempo provveda a chiederne l’ammortamento, merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. Nella fattispecie, poiché i fatti a rilevanza penale di cui si era reso responsabile il professionista erano pacificamente avvenuti prima del 31 dicembre 1979, la sanzione irrogatagli è stata condonata ai sensi dell’art. unico, lett. b), della legge 30 maggio 1986, n.198. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 27 giugno 1981).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 17 giugno 1992, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 17 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 27 Giugno 1981
Giurisprudenza CNF

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