Il professionista che trattenga, malgrado il fermo parere contrario del cliente, un assegno ricevuto dalla controparte e che rifiuti tale consegna al cliente stesso per garantirsi il pur legittimo diritto al pagamento dell’onorario, viola i precetti della lealtà e della correttezza che impongono all’avvocato di mantenere i rapporti con il cliente in modo chiaro, senza artifici e fatti che possano incrinare il rapporto fiduciario. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ravenna, 17 marzo 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 08 Marzo 1990 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 17 Marzo 1987 (censura)
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