Tutto ciò che afferisce al rapporto professionale che si instaura tra cliente ed avvocato si permea della natura pubblica che caratterizza il rapporto stesso, onde l’insieme degli atti e comportamenti che danno contenuto ad esso non può essere sottratto all’osservanza delle norme e consuetudini deontologiche. Pertanto è stato confermato nella fattispecie essere preciso dovere dell’avvocato che abbia ricevuto in deposito somme di spettanza del cliente costituire un libretto di deposito al portatore da consegnare all’avente diritto al momento stabilito, oppure custodire le somme in forme non personali, in modo che non possa sorgere neppure il sospetto di una gestione privata della somma. (Accoglie parziamente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 17 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. SICILIANO), sentenza del 23 luglio 1990, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 23 Luglio 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Aprile 1989
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