Il professionista che esegua malamente il mandato ricevuto con danno economico per il cliente, che richieda in parcelle come somme liquidate dal giudice importi in realtà maggiori, che ometta di rendere al cliente l’esatto conto dell’attività svolta, viola i precetti di lealtà e correttezza che impongono al professionista di mantenere i rapporti con il cliente in modo chiaro, senza artifici, né dando luogo a fatti che possano incrinare il rapporto fiduciario. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due, successivamente condonata ai sensi della legge n. 198 del 1986. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 30 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 21 Aprile 1990 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 30 Giugno 1987 (sospensione)
0 Comment