Il professionista che non abbia adempiuto all’incarico, dopo averlo accettato, ricevendo contestualmente procura e fondo spese (mancato adempimento tanto più grave in quanto abbia provocato effetti dannosi nei riguardi del cliente), che richiesto dai clienti affermi, contrariamente al vero, di aver dato corso a ben due procedure, assicurando anche che una era stata accolta ed iniziata l’azione esecutiva, e che risulti essere già responsabile di tale condotta violatrice di norme deontologiche, tanto da aver subito diverse condanne dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, viola gravemente gli obblighi di diligenza, correttezza e probità compromettendo il prestigio proprio e dell’intera classe forense. Nella fattispecie la sanzione è stata contenuta nella sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno in considerazione dei riconoscimenti dell’incolpato, delle scuse presentate ai clienti, e delle sue condizioni di salute al momento delle violazioni. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 20 settembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 6 novembre 1992, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 06 Novembre 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Settembre 1990
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