Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Attività stragiudiziale – Rappresentanza sostanziale della parte oltre i limiti territoriali previsti per l’esercizio della professione di procuratore legale – Legittimità.

La normale limitazione territoriale dell’esercizio della professione di procuratore legale stabilita dall’art. 5 della legge professionale si coordina esclusivamente agli atti che presuppongono l’instaurazione o lo svolgimento di un giudizio; sicché ove venga in considerazione una semplice attività stragiudiziale, ben può la parte essere rappresentata da un procuratore legale munito di mandato, pur se non iscritto all’Albo del distretto, perché in tal caso si pone un problema di rappresentanza sostanziale e non processuale. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 11 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di LAURO), sentenza del 8 marzo 1990, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 08 Marzo 1990 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 11 Maggio 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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