Il professionista che, avvalendosi di quanto conosciuto nel corso della sua opera professionale, con il proposito di danneggiare i propri ex clienti assuma la difesa delle controparti, viola i doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e segretezza che sono il cardine della professione e che devono essere osservati anche dopo la cessazione del rapporto professionale (nella fattispecie il Consiglio nazionale forense, tenuto conto del lunghissimo periodo di sospensione cautelare dall’esercizio della professione scontato dal ricorrente e della considerazione che i fatti risalivano ad oltre 15 anni prima, ha ritenuto di derubricare la sanzione disciplinare della cancellazione inflitta dal Consiglio dell’Ordine in quella della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno. Tenuto altresì conto che i fatti risalivano a prima del 31 dicembre 1979, ai sensi dell’art. unico legge 20 maggio 1986, n. 198, la sanzione è stata condonata). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 30 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 20 maggio 1991, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 20 Maggio 1991 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Novembre 1989 (cancellazione)
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