Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti, anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui. L’eventuale provocazione ricevuta, infatti, non può costituire una esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca del l° luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. DANOVI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 06 Novembre 1995 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 01 Luglio 1994
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