Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti od offensive – Reazione ad un fatto illecito altrui – Illecito disciplinare – Sussiste.

Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti, anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui. L’eventuale provocazione ricevuta, infatti, non può costituire una esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca del l° luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. DANOVI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 06 Novembre 1995 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 01 Luglio 1994
abc, Giurisprudenza CNF

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