Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Reazione ad un fatto scorretto altrui – Illecito deontologico – Sussiste – Scriminante ex art. 599 c.p. – Non sussiste.

L’avvocato che, nel reagire ad offese e provocazioni del collega, non rispetti comunque la correttezza di linguaggio, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica la esimente prevista dall’art. 599 c.p.; la provocazione, infatti, può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la pena dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 4 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Mazzarolli), sentenza del 17 settembre 1996, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 17 Settembre 1996 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 04 Ottobre 1994 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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