L’avvocato è tenuto ad osservare i principi della dignità e del decoro in ogni circostanza, anche se non strettamente attinente all’esercizio professionale. Pertanto l’Ordine ha il potere-dovere di intervenire in tutte quelle situazioni nelle quali il comportamento del professionista, non improntato al rispetto di tali principi, si configuri come lesivo del prestigio e del decoro, anche nei riflessi esterni, della figura dell’avvocato e della intera categoria professionale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 6 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 12 novembre 1994, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 12 Novembre 1994 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Luglio 1989 (sospensione)
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