I reati addebitati ad un avvocato, anche se totalmente estranei all’esercizio della professione forense, possono comunque configurare condotte deontologicamente riprovevoli. Tali condotte, infatti, sono considerate lesive della dignità e del prestigio della classe forense ovvero comunque incidenti negativamente su questi valori in dipendenza degli effetti riflessi del comportamento moralmente riprovevole dell’agente. (Nella fattispecie è stato respinto il ricorso avverso la sospensione cautelare). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Terni, 6 febbraio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Cagnani), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Ottobre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 06 Febbraio 1993
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