Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rilevanza dei comportamenti tenuti dal professionista nella vita privata.

Se è pur vero che i fatti disciplinarmente rilevanti sono precipuamente quelli che direttamente attengono all’esercizio dell’attività professionale o che comunque riguardano comportamenti tenuti nell’espletamento della professione, tuttavia anche fatti di per sé privati ma che, per ciò che li caratterizza, valgano a connotare negativamente la figura di un iscritto ad un albo o elenco forense sono da reputare deontologicamente rilevanti e tali, quindi, da poter essere posti a base di un procedimento disciplinare. Il dovere dell’iscritto ad un albo o elenco forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende infatti non solo ad ogni circostanza della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la sua attività di professionista. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pavia, 25 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Mazzarolli), sentenza del 2 maggio 1991, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 02 Maggio 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 25 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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