L’avvocato che esegua passivamente disposizioni altrui, limitandosi a sottoscrivere atti predisposti da estranei, e richiedendo per tale attività un compenso esoso e ingiustificato, viola le norme deontologiche cui deve essere improntata l’attività forense, che deve essere esercitata entro binari di correttezza assoluta, in ciò comprendendosi trasparenza, professionalità e decoro nei comportamenti. (Respinge ricorso avverso decisione del C.d.O. di Rimini del 12 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Cricri), sentenza del 4 marzo 1995, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 04 Marzo 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 12 Ottobre 1993
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