Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporto fra fatti a rilevanza penale e disciplinare – Autonomia dei giudizi.

La condotta del professionista forense deve essere esaminata dal Consiglio dell’Ordine indipendentemente dall’apprezzamento del giudice penale ed alla luce dei principi deontologici che devono caratterizzare il comportamento del professionista, onde accertare se lo stesso abbia commesso infrazioni alle indicate norme deontologiche, tali che non lo rendano degno di appartenere ad un ordine professionale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 7 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Caranci), sentenza del 19 aprile 1991, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 19 Aprile 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Maggio 1990
Giurisprudenza CNF

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