Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la parte assistita ed il Consiglio dell’Ordine – Negligenza nello svolgimento del mandato – Omessa informativa ai clienti – Insolvenza – Procedimento penale per il reato di cui all’art. 646 e 71 c.p. e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di dieci mesi.

Il professionista forense che non curi pratiche a lui affidate, che non ne dia informativa ai clienti, nonostante reiterate sollecitazioni rivoltegli dagli interessati e dal Consiglio dell’Ordine, che non provveda al pagamento di propri debiti personali, anche dopo l’intimazione per ingiunzione, che sia sottoposto a procedura penale per il reato di cui agli artt. 646 e 71, n. 7 c.p., tiene un comportamento professionale e personale contrario all’etica, alla dignità e al decoro della Classe forense. (Nella fattispecie è stata ritenuta adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di dieci mesi). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Crotone, 7 novembre 1981).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Pisapia), sentenza del 23 aprile 1991, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 23 Aprile 1991 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Crotone, delibera del 07 Novembre 1981 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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