Il professionista che si renda responsabile di abbandono di difesa all’udienza di spedizione, dismettendo il mandato ricevuto alla stessa udienza e senza preavviso al cliente, viola il principio di lealtà e correttezza verso il proprio assistito. (Nella fattispecie al responsabile è stata applicata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 2 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Dolzani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 19 Aprile 1991 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera (censura)
0 Comment