L’avvocato che non dia riscontro all’invito ricevuto dal Consiglio dell’Ordine di inoltrare l’attestazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e non comunichi al Consiglio il proprio cambiamento di domicilio viola i principi di collaborazione, lealtà e correttezza propri del professionista forense. (Nella fattispecie al responsabile è stata applicata la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 16 dicembre 1989 e 5 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliani), sentenza del 19 aprile 1991, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 19 Aprile 1991 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Ottobre 1988 (censura)
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