Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori – Obbligo di lealtà, correttezza e solidarietà – Omesso inoltro alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori delle comunicazioni previste dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 ed altri addebiti – Censura

L’avvocato che ometta di inoltrare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori le comunicazioni previste dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e così di comunicare al Consiglio dell’Ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 della legge professionale, viene meno agli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà propri della professione forense. (Nella fattispecie è stata applicata la censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 16 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Di Lauro), sentenza del 19 aprile 1991, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 19 Aprile 1991 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Dicembre 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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