Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con il C.d.O. – Obbligo di fornire chiarimenti – Violazione – Illecito deontologico – Sussiste.

La mancata ottemperanza del professionista all’invito rivoltogli dal consiglio dell’ordine, prima dell’apertura del procedimento disciplinare, a fornire chiarimenti circa determinati fatti, configura illecito disciplinare in quanto contrario ai doveri di solidarietà e collaborazione verso i competenti organi forensi nell’attuazione dei loro fini istituzionali. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 11 maggio 1992 – Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 27 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Di Benedetto), sentenza del 24 maggio 1996, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 24 Maggio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 27 Settembre 1993
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment