Il professionista che, prima di cessare il mandato professionale assunto, inizi un giudizio nei confronti del proprio cliente, e non fornisca deduzioni scritte e non presenti le parcelle richiestegli in merito dal Consiglio dell’Ordine, e non depositi presso il Consiglio atti e documenti sollecitatigli dal cliente e non relazioni quest’ultimo sull’andamento delle pratiche a lui affidate, tiene un comportamento contrario ai principi di etica, decoro e dignità indispensabili per l’esercizio della professione forense e merita la sanzione della sospensione.
Stante la non particolare gravità dei fatti ed i buoni precedenti del professionista la sanzione disciplinare è stata contenuta in due mesi di sospensione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 8 novembre 1986 e rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 21 novembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Botti), decisione del 9 gennaio 1988, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 09 Gennaio 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 08 Novembre 1986
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