Il professionista che ometta di dare riscontro a richieste di chiarimenti e informazioni, pervenutegli da clienti e dal Consiglio dell’Ordine, tiene una condotta non conforme ai principi di correttezza che regolano lo svolgimento dell’attività forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Novara, 10 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 27 giugno 1992, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 27 Giugno 1992 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 10 Aprile 1991 (avvertimento)
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