L’avvocato che, a mezzo di interviste e comunicazioni rese agli organi di stampa enfatizzi sé, la sua professionalità e le proprie tecniche processuali e di difesa, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché tendente ad accaparramento di clientela. (Nella specie è stata ritenuta idonea la sanzione della censura in luogo della sospensione di tre mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 17 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Alpa), sentenza del 30 ottobre 1996, n. 144
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 30 Ottobre 1996 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 17 Ottobre 1994 (sospensione)
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