L’avvocato che, nell’espletamento dell’incarico professionale, emetta un assegno poi andato protestato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo del dovere di lealtà e correttezza propri della professione forense. (Nella specie il professionista a composizione della controversia di una sua cliente aveva rilasciato un assegno postale che alla scadenza era risultato privo di copertura. Congrua è stata ritenuta la sospensione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 171
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 26 Novembre 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Ottobre 1993 (sospensione)
0 Comment