Lede la reputazione e la dignità professionale, ed è suscettibile di sanzione disciplinare (nella specie censura), il procuratore che ha esercitato attività al di fuori dei limiti territoriali fissati dalla legge professionale (artt. 5 e 6 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) ponendo in essere atti processuali nulli, con conseguente danno per il cliente. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Napoli, 10 luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. De Dominicis), sentenza del 30 giugno 1993, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 30 Giugno 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 10 Luglio 1990
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