Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Potestà disciplinare e regolamentare – Parere del C.d.O. – Impugnazione al C.n.f. – Inammissibilità.

Il parere espresso sulla congruità della parcella predisposta dal professionista forense, sia o non sia vincolante, non può mai formare oggetto di impugnazione in quanto il C.n.f. è chiamato a giudicare sulle impugnazioni delle decisioni dei C.d.O. soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge professionale in cui si controverta in materia di iscrizione o di cancellazione negli o dagli albi, elenchi o registri, in materia di rilascio di certificati di compiuta pratica, in materia disciplinare e, infine, in materia elettorale. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 12 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 11 giugno 1992, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 11 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 12 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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