Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Mancato pagamento di cambiali – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che non onori le cambiali alla scadenza, determinando l’elevazione dei relativi protesti, inseriti in raccolte portate a conoscenza di una pluralità di persone, tiene un comportamento contrario alla dignità e pregiudizievole per l’intera classe forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino del 30 novembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 gennaio 1995, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 30 Gennaio 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 30 Novembre 1992
Giurisprudenza CNF

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