L’avvocato che, dopo aver ricevuto in prestito denaro da un amico, non lo restituisca, rimanendo inadempiente per alcuni anni, e subendo i relativi protesti, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante meritevole della sanzione della sospensione per mesi due. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma dell’11 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. PANUCCIO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 06 Novembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Maggio 1993
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