Il professionista nell’ambito dell’attività forense può, anzi deve esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito, ma senza mai far ricorso ad un linguaggio atto ad offendere e comunque non consono alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che l’incarico di cui è investito, per sua natura, comporta.
Nella fattispecie all’avvocato che aveva usato in atti di causa l’espressione «domestico», «cucciolo che si erge a comando», «non si può fare donazioni con questi figli che arrivano da destra e manca», è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rovereto, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), decisione del 25 novembre 1988, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 25 Novembre 1988 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 22 Dicembre 1987 (avvertimento)
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