Il professionista forense che rivolga alla controparte frasi minacciose viene meno ai doveri di decoro e correttezza professionali e lede il prestigio della classe forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 10 giugno 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 10 novembre 1993, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 10 Novembre 1993 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Giugno 1991 (censura)
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