Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Esercizio della professione dopo il superamento dell’esame ma prima di essere stato regolarmente iscritto all’albo – Illecito disciplinare – Sussiste.

Viola i doveri di dignità professionale e va punito con la sospensione di due mesi dall’esercizio della professione, il procuratore legale che, dopo il superamento dell’esame, ma prima dell’iscrizione all’albo, si costituisca difensore di una parte in giudizio e si faccia sostituire in udienza da un collega, sia pure con il solo incarico di chiedere un differimento. L’infrazione disciplinare non può essere esclusa dalla avvenuta presentazione della domanda di iscrizione perché il professionista prima di assumere il titolo, le funzioni ed i diritti del procuratore legale ha l’obbligo di verificare che la relativa domanda sia stata accolta. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Foggia del 17 aprile 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Casalinuovo), sentenza del 20 marzo 1995, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 20 Marzo 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 17 Aprile 1993
Giurisprudenza CNF

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